Sez. 1, Sentenza n. 3566 del 12/12/1972 (Rv. 361548 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONE SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - ESPROPRIAZIONE SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - CRITERIO DI STIMA DIFFERENZIALE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di liquidazione dell'indennita di espropriazione per pubblica utilita, nell'ipotesi di espropriazione parziale, il criterio di stima differenziale previsto dagli artt 40 e 41 della legge 25 giugno 1865 n 2359 si applica sempre che sussista, fra la parte espropriata e quella non espropriata, un vincolo tale che il distacco e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano, in senso sia negativo che positivo, sulla utilizzazione della parte non espropriata. L'accertamento in concreto della sussistenza del suddetto vincolo e del danno, o del vantaggio, risentito dalla parte non espropriata costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione se correttamente motivato. (Conf 2001'68, mass n 334034).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)