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Sez. 5 - , Sentenza n. 11044 del 19/04/2019 (Rv. 653665 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenza per cessione a titolo oneroso di terreno - Imposta sostitutiva - Terreno acquistato per successione - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653665-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni, la possibilità di affrancare quelle eventualmente maturate sui terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura forfettaria del 4 per cento, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, si riferisce non solo alle ipotesi in cui il terreno successivamente alienato sia stato acquistato per atto tra vivi, ma anche al diverso caso nel quale esso sia stato acquistato per successione e poi lottizzato prima della vendita, atteso che ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. a) (ora art. 67), del d.P.R. n. 917 del 1986, si realizza una plusvalenza tassabile anche nell'ipotesi di alienazione di un terreno acquistato "mortis causa".

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)