Sez. 5 - , Ordinanza n. 29575 del 16/11/2018 (Rv. 651285 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenze - Opzione ex art. 7 l. n. 448 del 2001 - Natura - Necessità di un effettivo risparmio di imposta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili, l'opzione prevista dall'art. 7 della l. n. 448 del 2001 costituisce espressione di una scelta liberamente operata dal contribuente di rideterminare il valore del bene con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta altrimenti dovuta, senza che sia richiesto, a tal fine, che detto vantaggio sia conseguito né, peraltro, che la cessione venga effettuata.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)