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Sez. 3, Sentenza n. 6168 del 30/09/2014 Ud. (dep. 11/02/2015) Rv. 262406 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Attenuante della "minore gravità" - Persona offesa minorenne infraquattordicenne - Rapporto consenziente - Rilevanza del consenso - Marginalità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262406-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

In tema di atti sessuali con soggetto infraquattordicenne, il consenso del minore, sebbene in astratto non del tutto trascurabile ove congiunto alla obiettiva minima intrusività delle condotte poste in essere, assume una rilevanza assolutamente marginale ai fini della graduazione della intensità della lesione patita dalla vittima e dell'eventuale riconoscimento dell'attenuante ex art. 609-quater, comma quarto, cod. pen., in quanto il vizio radicale che colpisce tale manifestazione di volontà ne comporta la sostanziale svalutazione in assenza di altri significativi fattori denotanti la modestia dell'episodio criminoso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quater com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 609 quater com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)