Sez. L, Sentenza n. 5655 del 19/05/1993 (Rv. 482416 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Prova | Omessa produzione in giudizio del contratto collettivo da parte del lavoratore - Contestazione dell'esistenza o del contenuto di esso - Rigetto della domanda per impossibilità di determinazione dell'"an" e del "quantum" - Necessità - Contestazione della sola applicabilità del contratto - Acquisizione di quest'ultimo ex art. 421 cod. proc. civ. attraverso consulenza tecnica - Potere del giudice.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Prova
Nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia adempiuto l'onere di produrre in giudizio il contratto collettivo invocato, il giudice (che abbia escluso la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione dei relativi elementi di fatto e di diritto) deve rigettare la domanda nel merito ove la controparte abbia contestato l'esistenza o il contenuto del suindicato contratto, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an ed il quantum della pretesa fatta valere; mentre, ove invece la controparte si sia limitata a contestare l'applicabilità dello stesso contratto, può avvalersi dei poteri discrezionali, riconosciutigli dall'art. 421 cod. proc. civ., per acquisire agli atti, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore pur non specificandone gli estremi, abbia fornito idonei elementi d'identificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2797, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)