Sez. L, Sentenza n. 4714 del 12/04/2000 (Rv. 535625 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA | Omessa produzione in giudizio del contratto collettivo dalla parte richiedente l'applicazione di esso - Contestazione dell'esistenza o del contenuto del contratto - Rigetto della domanda - Necessità - Contestazione limitata alla sola applicabilità del contratto - Potere - dovere del giudice di acquisizione d'ufficio di esso attraverso consulenza tecnica - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - PROVA
Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post - corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an e il quantum della pretesa fatta valere; soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere - dovere, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)