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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23657 del 31/08/2021 (Rv. 662339 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI | Revoca sovvenzione pubblica - Giudizio - Oggetto - Diritto ad ottenere o trattenere il finanziamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662339-01

GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI

In tema di revoca di sovvenzioni pubbliche, il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto del privato ad ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati) ovvero a conservare gli importi già riscossi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e riguarderà la sussistenza o meno del diritto del beneficiario ad ottenere o trattenere il finanziamento, senza limitarsi alla verifica degli aspetti già presi in esame dal provvedimento amministrativo. (Principio enunciato in una fattispecie, relativa alla revoca delle agevolazioni previste dalla legge regionale FVG n. 36 del 1996, nella quale la società attrice aveva domandato l'accertamento della permanenza dei requisiti per godere delle agevolazioni e la Regione la condanna del beneficiario alla restituzione del finanziamento revocato).

Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 26/08/1996 num. 36, Decr. Pres. Giunta Reg. Friuli-Venezia-Giulia 21/08/2002 num. 250 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)