Sez. 1 - , Ordinanza n. 26877 del 23/10/2018 (Rv. 651507 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI | Contributi e sovvenzioni pubbliche - Contributo concesso sul fondamento di normativa regionale - Condizioni per la concessione predeterminate dalla legge - Revoca della sovvenzione - Discrezionalità dell'amministrazione - Assenza - Posizione soggettiva vantata dal privato - Diritto soggettivo - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato richieda il riconoscimento di un contributo pubblico, prima concesso e successivamente revocato, qualora l'intervento dell'amministrazione, sul fondamento della normativa che disciplina la specifica sovvenzione - nella specie, la legge Regione Piemonte n. 18 del 1999 - abbia avuto ad oggetto, in sede di revoca, soltanto la verifica della mancata ricorrenza di condizioni predeterminate dalla legge, nell'assenza di valutazioni discrezionali in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla concessione del contributo, dovendo pertanto essere riconosciuta al privato, avverso gli atti adottati dall'amministrazione, una posizione di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Piemonte del 1999 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)