Sez. 1, Sentenza n. 11209 del 20/11/1990 (Rv. 469832 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE - EFFETTI - IMMEDIATO PAGAMENTO - DIVIETO - INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 23 DEL R.D. N. 350 DEL 1895 - OBBLIGO DELLA P.A. - CONSEGUENZA - CONFIGURABILITÀ DELLA RISERVA CON ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - ESCLUSIONE - INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE - DECORRENZA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE - EFFETTI - IMMEDIATO PAGAMENTO - DIVIETO - INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 23 DEL R.D. N. 350 DEL 1895 - OBBLIGO DELLA P.A. - CONSEGUENZA - CONFIGURABILITÀ DELLA RISERVA CON ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - ESCLUSIONE - INTERESSI SULLE SOMME DOVUTE - DECORRENZA.*
In tema di appalto di opere pubbliche, la "riserva" di cui l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non consente all'amministrazione l'immediato pagamento del relativo debito, ma impone l'instaurazione del procedimento ex art. 23 del R.d. 25 maggio 1895 n. 350, finalizzato alla risoluzione dei contrasti irrisolti in corso d'opera e, successivamente, del giudizio arbitrale. Detta riserva, pertanto, non può assurgere al valore di atto di Costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, con la conseguenza che gli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell'amministrazione vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio arbitrale, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attuarsi per la relativa proposizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)