Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 21/02/2006 (Rv. 586985 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Debito per maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti - Costituzione in mora del committente - Iscrizione della riserva nel registro di contabilità - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Interessi - Decorrenza dall'intimazione di pagamento o dalla domanda di arbitrato.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalto di opere pubbliche, la formulazione delle riserve, posta a carico dell'appaltatore al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, non implica costituzione in mora secondo il regime civilistico dell'istituto, in quanto si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo, e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta soggetta ad un successivo procedimento di verifica, con la conseguenza che gl'interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute da parte dell'Amministrazione vanno liquidati dalla data dell'intimazione di pagamento o della domanda di arbitrato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)