Sez. U, Sentenza n. 3182 del 01/03/2012 (Rv. 621163 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Adozione di pena disciplinare - Consiglio dell'ordine territoriale - Citazione dell'incolpato a comparire - Necessità - Principio generale - Configurabilità - Provvedimento di sospensione cautelare - Mancata convocazione dell'interessato - Conseguenze - Nullità della misura.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all'art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - secondo cui il Consiglio dell'ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso - assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l'adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell'ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall'esercizio della professione all'esito di una riunione alla quale l'interessato non sia stato convocato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 45, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)