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Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore

Testo vigente

Art. 33

1. Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che e' tenuto dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai Tribunali.421

3. Questo termine e' ridotto a tre anni per gli ex prefetti del Regno e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di brado.

4. Non puo' essere iscritto, ne' rimanere nell'albo speciale chi non e' iscritto nell'albo di un Tribunale.

5. Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel solo albo speciale.

6. Il Direttorio del Sindacato Nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

7. Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al Segretario o ad un Commissario ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso Segretario o Commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni in concerto con il Ministro della giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.

Art. 34

1. Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorche' non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:

  1. a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni d'insegnamento;4

  2. b) coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte d'appello o altro equiparato;

  3. c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, o per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato;

  4. d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale.

2. Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

Art. 35

1. Le deliberazioni del Direttorio del Sindacato Nazionale in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

2. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

3. Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.

Art. 36

1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore ed ha facolta' di annullarli quando siano avvenute irregolarita'. Egli puo' intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami.

Titolo III. Della cancellazione dagli albi.

Art. 37

1. La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori e' pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

  1. 1° nei casi d'incompatibilita';

  2. 2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;

  3. 3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza o del domicilio professionale;

  4. 4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza o il suo domicilio professionale fuori della circoscrizione del tribunale presso cui e' iscritto;

  5. 5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento d'inscrizione, fermo peraltro il disposto dell'art. 12, comma secondo;

  6. 6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

2. La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non puo' essere pronunziata se non dopo avere sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.

3. Le deliberazioni del Direttorio in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale.

4. L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

5. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

6. L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne e' il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

7. Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi, nell'anno, per concorso; ne' di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.

8. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

9. L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo e' anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato.

Titolo IV. Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 38

1. Salvo quanto e' stabilito negli articoli 130, 131 e 132 del Codice di procedura penale e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2. La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo in cui il professionista e' iscritto, quanto al Direttorio del Sindacato nella giurisdizione del quale e' avvenuto il fatto per cui si procede; ed e' determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo nel quale il professionista e' iscritto e' tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Direttorio.

3. Il procedimento disciplinare e' iniziato di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell'interessato.

4. Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori che siano membri del Direttorio di un Sindacato locale spetta al Direttorio del Sindacato Nazionale.

5. Nel caso preveduto nell'art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al Direttorio del Sindacato Nazionale, sono esercitate dal Comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto.

Art. 39

1. I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare, tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attivita' contraria agli interessi della Nazione.

Art. 40

1. Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

  1. 1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed e' dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;

  2. 2) la censura, che e' una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

  3. 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto e' stabilito nell'articolo 43;

  4. 4) la cancellazione dall'albo;

  5. 5) la radiazione dall'albo.

Art. 41

1. La radiazione e' pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignita' della classe forense.

Art. 42

1. Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:

  1. a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

  2. b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.

2. Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

  1. a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

  2. b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale;

  3. c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

3. I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

Art. 43

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

  1. a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1), 2) e 3 ;

  2. b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

2. La sospensione e' dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

3. Il Consiglio puo' pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio, delle piu' gravi sanzioni.

4. Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non e' assoggettata al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3.

Art. 44

1. Salvo quanto e' stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale e' sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.

2. Parimenti e' sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'avvocato o il procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione.

3. Le autorita' giudiziarie e le altre autorita' competenti danno immediatamente avviso al pubblico ministero presso il Tribunale ed al Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo, in cui il professionista e' iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della sospensione cautelare.

4. Se il Direttorio del Sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero presso il Tribunale con rapporto motivato.

Art. 45

1. Fermo il disposto dell'art. 42, comma terzo, e dell'art. 43, comma secondo, il Direttorio del Sindacato non puo' infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

Art. 46

1. I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del Regno ed alle Autorita' giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.

2. La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dal'esercizio di una delle due professioni.

Art. 47

1. Il professionista radiato dall'albo puo' esservi reiscritto purche' siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivo' da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.
Il termine e' di sei anni e sulla domanda di reiscrizione e' competente a decidere il Direttorio del Sindacato nazionale fascista, della categoria se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio.11

2. II termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrera', nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data della sospensione.

3. Sull'istanza di riammissione provvede il Direttorio che tiene l'albo per il quale e' domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell'art. 31.

Art. 48

1. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Direttorio del Sindacato ha facolta', di sentire testimoni.

2. In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Art. 49

1. I componenti del Direttorio Nazionale e quelli del Direttorio di un Sindacato locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell'articolo 116 del Codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

2. Quando per la ricusazione di piu' componenti del Direttorio del Sindacato Nazionale o di quello di un Sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente alla Commisione centrale o al Direttorio del Sindacato Nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questo sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.

Art. 50

1. Le decisioni del Direttorio dei Sindacato nazionale e dei Direttori dei Sindacati locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare.

2. Il pubblico ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al pubblico ministero presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al Consiglio superiore forense.

3. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso alla Commissione centrale.

4. Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il pubblico ministero puo' proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

5. Per effetto del ricorso incidentale la Commissione centrale puo', limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare piu' grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Direttorio del Sindacato.

6. Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinunzia del professionista al proprio ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

7. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 51

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Titolo V. Del Consiglio superiore forense .

Art. 52

1. Presso il Ministero della giustizia e' costituito il Consiglio superiore forense.

2. Essa e' composta di quindici avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33, ed e' nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori.
Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione.

3. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. Il Ministro della giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria della Commissione centrale e ad ogni altra necessita', per il funzionamento di essa.