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Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 07/08/2002 (Rv. 556767 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE | Vendita di singoli beni - Sussistenza della prelazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556767-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE

Nel caso in cui il coerede abbia alienato ad un terzo uno o più beni determinati facenti parte della eredità, l'indicazione di beni determinati nel contratto non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tener conto di tutti gli elementi utili ai fini della interpretazione del contratto, per verificare se il bene oggetto della disposizione patrimoniale sia stato considerato come misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria, e non come quota parte in riferimento all'esito della divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)