Sez. 2, Sentenza n. 4092 del 15/06/1988 (Rv. 459191 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - ALIENAZIONE DI QUOTA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - ALIENAZIONE DI QUOTA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Oggetto del diritto di prelazione e riscatto previsto dall'art. 732 cod. civ. è la quota ereditaria intesa come porzione ideale dell'universum ius del defunto, il cui trasferimento in favore dell'estraneo determinerebbe l'ingresso del medesimo nella comunione ereditaria. Il retratto successorio non è perciò invocabile quando l'atto di trasferimento abbia per oggetto cose determinate o quote ideali delle medesime, quando da adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto fra esso e l'entità delle cose vendute) risulti che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto fu considerato come cosa a sè stante e non come quota del patrimonio ereditario o come parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale. In tal caso, data la Mancanza nel coerede alienante della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l'efficacia dell'alienazione con effetti puramente obbligatori resta subordinata alla condizione dell'assegnazione del bene o della sua quota parte al coerede medesimo e quindi non può sorgere il pregiudizio che la disposizione indicata vuole evitare. (Conf 246/85, mass n 438472; (Conf 4777/83, mass n 429665).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)