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Sez. 2, Sentenza n. 16970 del 29/11/2002 (Rv. 558830 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE | Terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo - Diritto al riscatto - Esercizio - Procedimento - Contenuto e forme.
Stato
decisa il 2002-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558830-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE

Il procedimento per l'esercizio del diritto al riscatto dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo, ai sensi delle leggi nn. 230 ed 841 del 1950 - diritto spettante agli assegnatari o ai loro aventi causa -, ha natura complessa poiché, una volta introdotto con la domanda dell'avente diritto, è poi condizionato, oltre che dal pagamento del prezzo di riscatto, anche dalla positiva verifica, da parte del consiglio di amministrazione dell'ente concedente, dell'esistenza dei requisiti legali e dell'adempimento di quanto prescritto dall'art. 3 della legge n.379 del 1967, ed è, infine, destinato a concludersi soltanto con il formale atto di trasferimento del fondo, al quale va allegata la deliberazione del consiglio di amministrazione contenente i patti e le modalità del riscatto, il cui esercizio non è, peraltro, sottoposto ad alcun termine decadenziale.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)