Sez. 2, Sentenza n. 1972 del 12/02/2001 (Rv. 543791 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE | Tra eredi dell'assegnatario deceduto prima del riscatto, senza designazione del subentrante nel rapporto - Rito camerale ex art. 7 legge 1078/1940 - Applicabilità - Erronea trattazione in primo grado con il rito ordinario - Proseguibilità del giudizio in appello, previa trasformazione del rito in ordinario - Esclusione - Fondamento.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE
La controversia tra eredi dell'assegnatario di terreni di riforma fondiaria, deceduto prima del riscatto e senza designare il discendente che possa subentrargli nel rapporto, relativa alla individuazione di chi può succedervi, deve esser decisa con il rito camerale, ai sensi dell'art. 7 legge 3 giugno 1940 n. 1078, e quindi con la partecipazione obbligatoria del P.M., disposta a pena di nullità, rilevabile in qualsiasi stato e grado del processo. Pertanto se la causa in primo grado è stata trattata con il rito ordinario, il giudice di appello non può disporre la prosecuzione del giudizio dopo averne disposto la trasformazione da camerale in ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)