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Sez. 3, Ordinanza n. 15901 del 06/06/2024 (Rv. 671263-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Requisiti ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671263-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado cinque mesi dopo la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello effettuata a mezzo PEC al difensore).

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)