Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19352 del 30/09/2016 (Rv. 642618 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Requisiti ai fini della decorrenza del termine per il ricorso per cassazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea la comunicazione al difensore, tramite posta elettronica certificata, del solo esito della vicenda, prospettata in termini di "rigetto" del gravame, e quindi senza alcun riferimento che rendesse percepibile la reale natura del provvedimento adottato, ovvero la declaratoria di inammissibilità ai sensi del terzo comma dell'art. 348-ter c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 3 lett. 003, Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)