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Sez. 1, Sentenza n. 5511 del 20/02/1973 Ud. (dep. 25/07/1973) Rv. 124642 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - LEGGE N 895 DEL 1967 - ABROGAZIONE DELLE CORRISPONDENTI NORME DEL COD PEN E DEL TULPS - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124642-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - LEGGE N 895 DEL 1967 - ABROGAZIONE DELLE CORRISPONDENTI NORME DEL COD PEN E DEL TULPS - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La legge 2 ottobre 1967, n 895 contenente Disposizioni per il controllo delle armi, non ha regolato l'intera materia avente ad oggetto armi, munizioni, esplosivi e quant'altro abbia potenziale capacita di produrre danno alle persone o alle cose, per cui, in Mancanza di un'abrogazione espressa, deve ritenersi che continuano ad avere vigore tutte le norme contenute nel codice penale e nella legge di pubblica sicurezza, relative alla disciplina della fabbricazione, detenzione, trasporto, eccetera delle armi e delle materie esplodenti. (nella specie e stato ritenuto applicabile l'art 678 cod pen e non l'art 2 legge n 895 del 1967 alla detenzione senza licenza di esplosivi da usare in una cava).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 18/06/1931 num. 773 art. 46, Cod. Pen. art. 678, Cod. Pen. art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)