Sez. 1, Sentenza n. 7420 del 06/05/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154786 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - SOSTANZE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DEGLI ESPLOSIVI - DISTINZIONE - FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVO RICONOSCIUTO - NORMA INCRIMINATRICE: ART. 1 LEGGE 895/1967 E ART. 9 LEGGE 497/1974 - FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVO NON RICONOSCIUTO - NORMA INCRIMINATRICE: ART. 53 T.U.L.P.S. E 24 LEGGE 110/1975 - ART. 678 COD. PEN. - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA NORMA: A) SOSTANZE PER FABBRICARE ESPLOSIVI: B) COMPORTAMENTI CONCERNENTI ESPLOSIVI NON PREVISTI DALLA LEGGE 895/1967 FATTISPECIE: TRASPORTO DI ESPLOSIVO SENZA LICENZA.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - SOSTANZE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DEGLI ESPLOSIVI - DISTINZIONE - FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVO RICONOSCIUTO - NORMA INCRIMINATRICE: ART. 1 LEGGE 895/1967 E ART. 9 LEGGE 497/1974 - FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVO NON RICONOSCIUTO - NORMA INCRIMINATRICE: ART. 53 T.U.L.P.S. E 24 LEGGE 110/1975 - ART. 678 COD. PEN. - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA NORMA: A) SOSTANZE PER FABBRICARE ESPLOSIVI: B) COMPORTAMENTI CONCERNENTI ESPLOSIVI NON PREVISTI DALLA LEGGE 895/1967 FATTISPECIE: TRASPORTO DI ESPLOSIVO SENZA LICENZA.*
L'art. 53 T.U.L.P.S. bipartisce gli esplosivi in esplosivi riconosciuti e classificati (art. 83 regolamento di esecuzione e allegato a al predetto regolamento) ed esplosivi non riconosciuti e classificati. Distinte dagli esplosivi sono le sostanze destinate a fabbricarli. La distinzione emerge dagli artt. 47 T.U.L.P.S., 96 Reg. E 678 cod. pen.. la fabbricazione degli esplosivi riconosciuti è prevista e punita dagli artt. 1 legge n. 895/1967, 9 legge n. 497/1974, 46 e 47 T.U.L.P.S. la fabbricazione degli esplosivi non riconosciuti è prevista e punita dagli artt. 53 T.U.L.P.S. e 24 legge n. 110/1975. I comportamenti che hanno per oggetto le "sostanze" per fabbricare gli esplosivi ricadono nella previsione dell'art. 678 cod. pen., il quale è operativo anche per tutti i comportamenti che, pur avendo ad oggetto "esplosivi" riconosciuti e classificati non sono tuttavia previsti dalla legge n. 895/1967 (come, ad esempio, il trasporto degli esplosivi senza licenza) (V. Mass. N. 141821, 137324, 134595, 122663; V. Mass. N. 149828, 135375, nel senso della "sopravvivenza" dell'art. 678 cod. pen. limitatamente alle attività effettuate senza cautele; Conf. Mass. N. 124642, nel senso della vigenza delle norme che regolano materia non prevista dalla legge 895/1967; Conf. Mass. N. 114900, sul trasporto degli esplosivi; contra mass. Nn. 149327, 145672, 143126, 132525, nel senso dell'abrogazione dell'art. 678 cod. pen. in tema di detenzione di esplosivi; contra mass. N. 138735, 137324, 134885, 132526, 125426, 125424, nel senso dell'abrogazione dell'art. 678 cod. pen. anche per il trasporto degli esplosivi).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Regio Decr. 15/06/1931 num. 773 art. 46, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 47, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 53, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 83, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 96, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)