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Sez. 3, Sentenza n. 3392 del 08/03/2001 (Rv. 544585 - 01)

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Contratto di affidamento a terzi, da parte del concessionario di tale impianto, della gestione di esso - Prelazione legale a favore del gestore - Ambito della relativa spettanza.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544585-01

INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)

Nel contratto con il quale il concessionario d'impianto di distribuzione di carburanti, secondo la previsione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (conv. in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), affidi la gestione dello stesso impianto ad un terzo, con comodato delle relative attrezzature e con patto di fornitura dei carburanti, il diritto di prelazione, di cui all'art. 19 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 (recante norme per l'esecuzione del citato art. 16), spetta al precedente gestore - ove il concessionario intenda affidare ancora in gestione a terzi i nuovi impianti realizzati in sostituzione dei precedenti - soltanto nel caso di cessazione anticipata del rapporto derivante dal "factum principis" della revoca della concessione amministrativa, comportante la giuridica impossibilità di continuazione del servizio nell'impianto oggetto dell'originaria cessione in uso sino al compimento della durata minima del rapporto (novennale), e non anche nella ipotesi in cui il contratto sia giunto alla sua naturale scadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)