Sez. 1, Sentenza n. 23255 del 17/11/2005 (Rv. 586140 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE | Sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto nei confronti del terzo subacquirente - Ulteriore acquirente dal terzo subacquirente - Legittimazione a proporre ricorso per cassazione - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE
Colui che ha acquistato un bene, oggetto di azione revocatoria (fallimentare, nella specie), dal subacquirente del medesimo bene convenuto in giudizio ai fini della dichiarazione dell'inefficacia del suo acquisto ai sensi dell'art. 2901, ultimo comma, cod. civ., non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della predetta inefficacia, atteso che egli non assume la condizione di successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., bensì quella di ulteriore terzo subacquirente, non avendo ricevuto il diritto controverso - come sarebbe se gli fosse stato ceduto il contratto di (sub)acquisto - ma l'immobile oggetto dei plurimi negozi avvenuti in successione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)