Sez. 1, Sentenza n. 24655 del 19/11/2014 (Rv. 633473 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE | Sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto nei confronti del terzo subacquirente - Ulteriore acquirente dal terzo subacquirente - Legittimazione a proporre ricorso per cassazione - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE
Colui che ha acquistato un bene, oggetto di azione revocatoria (fallimentare, nella specie), dal subacquirente del medesimo bene, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto la domanda, atteso che egli non assume le condizioni di successore a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ., ma quella di ulteriore terzo subacquirente, poiché non ha ricevuto il diritto controverso - come sarebbe se gli fosse stato ceduto il contratto di (sub)acquisto - ma l'immobile oggetto dei plurimi negozi avvenuti in successione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)