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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013 (Rv. 628227 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 - Coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile - Diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepita dall'altro coniuge - Riferimento all'intero trattamento di fine rapporto, comprensivo delle anticipazioni riscosse prima della instaurazione del giudizio divorzile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628227-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

L'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)