Sez. 1, Sentenza n. 19427 del 18/12/2003 (Rv. 569056 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Coniuge non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile - Diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge - Anticipo di detta indennità ottenuto dall'obbligato prima dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Diritto del coniuge a conseguire una quota di detto anticipo - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
In tema di divorzio, il coniuge non passato a nuove nozze e titolare dell'assegno di divorzio non ha diritto di conseguire una quota dell'anticipo del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), quando il coniuge obbligato, pur avendo cessato il rapporto di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 74 del 1987, abbia percepito l'anticipo prima di tale data, atteso che il detto anticipo (previsto dall'art. 2120 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297), una volta accordato dal datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può essere revocato, così determinandosi la definitiva acquisizione del relativo diritto, su cui non può incidere l'eventuale mutamento della legislazione in materia.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)