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Sez. 1, Sentenza n. 15605 del 07/07/2006 (Rv. 592323 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura apposta a margine del ricorso per cassazione - Requisito della specialità - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2006-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592323-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, formando un corpo unico con questo, esprime di per sé il necessario riferimento all'atto impugnatorio, assumendo così il carattere di specialità nel senso richiesto dagli artt. 365 e 371, comma 3, cod. proc. civ. anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, salva la presenza nella procura medesima di espressioni tali da univocamente escludere che sia stata conferita per proporre ricorso per cassazione. (Nella specie, la procura faceva inequivocabilmente menzione del giudizio per l'equa riparazione da incardinare davanti alla Corte di appello di Roma, competente territorialmente, come dell'atto e grado del processo in vista del quale era stata conferita. Si specificava, poi, da parte del conferente, che la procura veniva rilasciata anche per la "eventuale successiva rappresentanza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione", in caso di impugnazione del decreto della corte d'appello che avrebbe definito "il presente procedimento". Alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso il requisito della specialità della procura conferita in siffatta guisa, dichiarando inammissibile il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)