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Sez. 3, Sentenza n. 14749 del 26/06/2007 (Rv. 597465 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura in calce o a margine - Contenuto - Individuazione - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Inammissibilità - Necessità, in difetto di tali forme, del ricorso alle modalità stabilite, in via generale, dall'art. 83, comma secondo, cod. proc. civ. - Violazione anche di questa forma - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso o del controricorso.
Stato
decisa il 2007-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597465-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall'art. 365 cod. proc. civ.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell'apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del suddetto art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. In difetto dell'osservanza di una di tali necessarie forme consegue l'inammissibilità del ricorso (come nella specie, in cui la procura era risultata conferita in calce alla sentenza di appello allegata al precetto successivamente intimato e notificato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)