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Sez. L, Sentenza n. 561 del 06/02/1978 (Rv. 389871 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COLPA GRAVE DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389871-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COLPA GRAVE DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ad integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento e sufficiente che con grave colpa sia posta in essere da parte del lavoratore subordinato una situazione anche di solo pericolo (purche di concreto rilievo), tale da non piu consentire lo affidamento al medesimo di ulteriori incarichi e, quindi, di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)