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Sez. 2, Sentenza n. 1614 del 30/05/1973 (Rv. 364462 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - CONTRO DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364462-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - CONTRO DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*

Il termine per proporre ricorso per Cassazione, secondo l'art 111 cost, contro il provvedimento definitivo, avente natura giurisdizionale e carattere decisorio, pronunciato dal tribunale fallimentare in Sede di reclamo avverso il decreto del giudice delegato (nella specie di approvazione del piano di riparto) e sempre di sessanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, per cui risulta inapplicabile il primo comma dell'art 327 cod proc civ, il quale consente l'impugnazione di un provvedimento decisorio non notificato entro l'anno dalla pubblicazione del medesimo. (V 605/70, mass n 345733).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)