Sez. 1, Sentenza n. 2182 del 13/04/1981 (Rv. 412906 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO CONTENENTE L'APPROVAZIONE E L'ORDINE DI ESECUTIVITA DEL PIANO DI RIPARTO - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO CONTENENTE L'APPROVAZIONE E L'ORDINE DI ESECUTIVITA DEL PIANO DI RIPARTO - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
E ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 cost contro il provvedimento pronunciato dal tribunale in Sede di reclamo avverso il decreto del giudice delegato che approva e rende esecutivo il piano di riparto, trattandosi di provvedimento definitivo avente contenuto decisorio, in quanto, risolvendo le controversie circa la graduazione dei crediti, incide su diritti soggettivi dei creditori concorrenti. Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso. (3642/80, mass n 407502 sulla prima parte; (V 3367/80, mass n 407163 sulla prima parte; (V 195/79, mass n 396262 sulla prima parte; (V 2755/78, mass n 392158 sulla prima parte; (Conf 663/80, mass n 404081 sulla seconda parte; (Conf 1614/73, mass n 364462 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)