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Sez. 1, Sentenza n. 19041 del 12/12/2003 (Rv. 568826 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Termini scadenti in giorno festivo - Proroga - Ambito di applicazione - Computo a ritroso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568826-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

L'art. 155 quarto comma cod. proc. civ., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)