Sez. 1, Sentenza n. 5187 del 29/11/1977 (Rv. 388814 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINI SCADENTI IN GIORNO FESTIVO - PROROGA - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINE DI COSTITUZIONE DEI CREDITORI PER OPPORSI ALLO STATO PASSIVO O PER PRESENTARE DICHIARAZIONE TARDIVA DI CREDITO - COMPUTO A RITROSO - PROROGA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - TERMINI SCADENTI IN GIORNO FESTIVO - PROROGA - AMBITO DI APPLICAZIONE - TERMINE DI COSTITUZIONE DEI CREDITORI PER OPPORSI ALLO STATO PASSIVO O PER PRESENTARE DICHIARAZIONE TARDIVA DI CREDITO - COMPUTO A RITROSO - PROROGA - ESCLUSIONE.*
L'art 155 quarto comma cod proc civ, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano 'a ritrosò, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attivita, in quanto, in tale ipotesi, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. Pertanto, con riguardo al termine di 'almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizioné, che l'art 98 terzo comma della legge fallimentare assegna per la Costituzione del creditore, il quale si opponga allo stato passivo, o presenti dichiarazione tardiva di credito, deve ritenersi che la natura festiva del quinto giorno anteriore a detta udienza non e idonea a consentire quella Costituzione nel quarto giorno prima dell'udienza stessa. (Conf 3877/76, mass n 382555; (Conf 2281/73, mass n 366575).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)