Sez. 5, Ordinanza n. 4491 del 21/03/2012 (Rv. 621767 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Decadenza dal diritto al rimborso per decorrenza del termine di diciotto mesi ex art. 38 d.P.R. n. 602/73 - Data di versamento dell'imposta indebitamente corrisposta e dell'inoltro della relativa domanda di rimborso - Indicazione nella motivazione della sentenza impugnata - Mancanza - Denuncia della decadenza, per la prima volta, con ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal versamento dell'imposta (nella specie IRAP) indebitamente corrisposta, ancorché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino né la data del versamento dell'imposta né la data dell'inoltro dell'istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto - come l'esame di documenti - preclusi alla corte di Cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all'art. 372 cod. proc. civ., né essendo possibile ipotizzare un "error in procedendo" del giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poiché la stessa rilevabilità d'ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (Nella specie, la S.C. ha ritenuto validamente eccepita la decadenza, risultando trascritta nel ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la parte dell'atto di appello in cui era stato formulato il rilievo, sul quale il giudice di seconde cure non si era pronunciato e fornita l'indicazione della data dei versamenti, degli importi, della data di presentazione dell'istanza di rimborso e della parte della sentenza di primo grado dove era stata indicata la data di presentazione dell'istanza di rimborso).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)