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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 317 del 13/01/2015 (Rv. 634139 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Decadenza dal diritto al rimborso - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Deducibilità in appello - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634139-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per richiedere il rimborso di un tributo indebitamente versato, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile di ufficio, ex art. 2969 cod. civ., in ogni stato e grado del giudizio, sicchè è deducibile per la prima volta anche in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)