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Sez. 3, Ordinanza n. 19225 del 11/06/2026 (Rv. 679168-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Udienza di comparizione fissata dal giudice - Termini minimi di cui all' art. 163-bis c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Poteri del giudice.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679168-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, l'art. 331 c.p.c. non prevede che fra la data di notificazione della citazione per integrazione e quella della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., cosicché il giudice può, a sua discrezione, determinare il termine per la comparizione indipendentemente ed al di fuori del rispetto dei minimi ordinari, salvo vagliare le conseguenze di un termine di comparizione troppo breve, assegnando al chiamato che sia comparso una nuova udienza o disponendo, nel caso in cui non compaia, che venga rinnovata la citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.

Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)