diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 4965 del 25/02/2020 (Rv. 657117 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Giudizio di appello - Ordine di rinnovazione della citazione - Mancata fissazione del termine perentorio per provvedere - Conseguenze - Riferimento implicito al rispetto del termine "ex" art. 163-bis c.p.c. avuto riguardo all'udienza di rinvio - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657117-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

Qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare la rinnovazione della citazione, senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi - alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo - in quello indicato dall'art. 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi (tre, nella formulazione successiva alla l. n. 69 del 2009) rispetto alla data del provvedimento che ordina la rinnovazione, giusta il disposto dell'art. 307, comma 3, ultimo inciso, del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)