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Sez. 2 - , Sentenza n. 341 del 10/01/2023 (Rv. 666671 - 02)

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Attività di brokeraggio - Natura di attività mediatizia in forma di impresa commerciale - Configurabilità - Compatibilità con le procedure ad evidenza pubblica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666671-02

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - PROVVIGIONE - IN GENERE

Il broker assicurativo svolge un'attività di collaborazione intellettuale a favore dell'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore volta ad ottenere, previa analisi dei modelli contrattuali presenti sul mercato, la copertura assicurativa il più possibile aderente alle esigenze del proprio cliente; attività che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione.

Cod. Civ. art. 1754, Legge 28/11/1984 num. 792, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)