Sez. 3, Sentenza n. 2416 del 07/02/2005 (Rv. 580036 - 01)
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE | Attività di brokeraggio - Natura di attività mediatizia in forma di impresa commerciale - Configurabilità - Compatibilità con le procedure ad evidenza pubblica - Sussistenza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE
Il broker assicurativo svolge un'attività che, pur connotata da profili di intellettualità, risulta riconducibile alla mediazione in forma di impresa commerciale, e che, non risultando astrattamente incompatibile con le procedure ad evidenza pubblica, può essere legittimamente svolta in favore della P.A. o di un ente pubblico allo scopo di garantirli ed assisterli nella stipula di un contratto di assicurazione, "sub specie" di una collaborazione esterna la cui fonte è legittimamente identificabile (non nell'art.380 del d.P.R. n.3 del 1957, ma) nell'art. 9 del D.Lgs. n.80 del 1998.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Legge 10/01/1957 num. 3 art. 380, Legge 07/09/1984 num. 792, Legge 31/03/1998 num. 80 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)