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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23004 del 09/10/2013 (Rv. 629050 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Per la proposizione del regolamento da parte del contumace - Termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Termine di cui all'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629050-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

Anche dopo la riforma avvenuta con la legge 18 giugno 2009, n. 69, il termine per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza per il contumace - non essendogli dovuta comunicazione della decisione sulla competenza (sia essa ordinanza che decide solo sulla competenza sia essa sentenza sulla competenza e sul merito) - è quello di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., dovendosi escludere che a suo carico possa operare il termine di cui all'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., con decorso dalla pubblicazione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)