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Sez. 3, Sentenza n. 3073 del 16/11/1973 (Rv. 366809 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PER RIFIUTO DEL PREPONENTE - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366809-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PER RIFIUTO DEL PREPONENTE - DIRITTO ALLA PROVVIGIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

L'agente non ha diritto alla provvigione per gli affari da lui segnalati qualora il preponente non abbia accettato, caso per caso, di concludere il contratto con il terzo, mentre un rifiuto generalizzato, e non giustificato dalla situazione di specie, dei singoli affari, non impedisce per se stesso all'agente di percepire la pattuita provvigione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1749

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)