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Sez. 5, Sentenza n. 30790 del 18/06/2026 Cc. (dep. 11/08/2026) Rv. 290470-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Divieto di applicazione di ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di estinzione del reato - Condotte riparatorie - Valutazione - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290470-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di misure cautelari personali, la valutazione di operatività del divieto di cui all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., qualora riferito alla causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, non implica l'accertamento definitivo della sussistenza della causa estintiva, ma richiede una prognosi fondata su elementi concreti e oggettivamente verificabili circa la sua futura ricorrenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione del Giudice della cautela che aveva valutato insufficiente, anche ai fini della riconducibilità dell'offerta ad entrambe le indagate, la produzione della ricevuta di emissione di un vaglia ordinario, a favore della vittima del delitto di furto, corredata dal solo riferimento al numero del procedimento penale).

Cod. Pen. art. 162 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)