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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13049 del 15/05/2019 (Rv. 653937 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Eccezione di incompetenza ex art. 23 c.p.c. - Foro speciale esclusivo - Causa tra soci - Mancata contestazione del foro di cui all’art. 19 c.p.c. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653937-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

In materia di competenza territoriale, la previsione per le cause societarie (comprese quelle tra ex soci o tra soci ed ex soci) del foro speciale esclusivo del luogo in cui ha sede la società, stabilita nell'art. 23 c.p.c. esime la parte eccipiente dall'onere di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti ex art. 19 c.p.c., tanto più che, nel caso di una società priva di personalità giuridica, come nella specie, si presume la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)