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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17130 del 25/08/2015 (Rv. 636140 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Foro speciale esclusivo ex art. 23 cod. proc. civ. - Inderogabilità - Esclusione - Fondamento - Foro convenzionale stabilito dal regolamento di condominio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2015-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636140-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI

In materia di competenza territoriale, l'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause condominiali il foro esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, è derogabile poiché non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., né il carattere esclusivo del foro stesso implica una diversa soluzione, sicché è valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale che stabilisca un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)