Sez. 1, Sentenza n. 1154 del 26/03/1975 (Rv. 374590 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
L'assegno previsto dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970, n 898, ha natura composita: assistenziale, in senso lato, con riferimento alle condizioni economiche dei coniugi; risarcitoria, con riguardo al criterio che concerne le ragioni della decisione; compensativa, per quanto attiene al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi. Nell'applicazione di tali criteri coesistenti, il giudice ha ampi poteri discrezionali, soprattutto in ordine alla quantificazione dell'assegno. (Conf 1194/74, mass n 369240).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)