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Sez. U, Sentenza n. 1194 del 26/04/1974 (Rv. 369240 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO PREVISTO DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - NATURA - AMMONTARE - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1974-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369240-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO PREVISTO DALL'ART 5 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - NATURA - AMMONTARE - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

L'assegno previsto dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898, ha natura composita in relazione ai criteri che il giudice per legge deve applicare quando e chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di corresponsione: assistenziale in senso lato con riferimento al criterio che fa leva sulle condizioni economiche dei coniugi; risarcitoria in senso ampio, con riguardo al criterio che concerne le ragioni della decisione; compensativa, per quanto attiene al criterio del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Il giudice, che pur deve applicare tali criteri nei confronti di entrambi i coniugi e nella loro necessaria coesistenza, ha ampio potere discrezionale, soprattutto in ordine alla quantificazione dell'assegno.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)