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Sez. 1, Sentenza n. 9417 del 25/09/1997 (Rv. 508240 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Valutazione dell'interesse del minore ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 341 del 1990 - Omissione - Denunciabilità dell'omissione per la prima volta in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508240-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Nel giudizio per l'ammissibilità dell'azione promossa dal genitore esercente la potestà per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale del minore infrasedicenne, l'omessa considerazione dell'interesse del minore, richiesta dalla sentenza n. 391 del 1990 della Corte Cost., non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, se la relativa questione non risulti proposta nelle precedenti fasi del giudizio, posto che la mancata proposizione della suddetta questione nelle fasi del giudizio di merito, circoscrivendo il "thema decidendum" all'"an" della paternità, ne rende non più ampliabile il contenuto in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)