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Sez. 1, Sentenza n. 2346 del 10/03/1994 (Rv. 485654 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Azione relativa a minore infrasedicenne promossa dal genitore esercente la potestà dei genitori - Declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 274, primo comma, cod. civ. - Sentenza Corte Costituzionale n. 341 del 1990 - Sopravvenienza in sede di legittimità - Ininfluenza - Limiti.
Stato
decisa il 1994-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485654-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

Nel giudizio per l'ammissibilità dell'azione promossa dal genitore esercente la potestà per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale del minore infrasedicenne, la sopravvenienza, in sede di merito, della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 274, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede il positivo riscontro della rispondenza di detta azione all'interesse del minore stesso (sentenza Corte Costituzionalità n. 341 del 1990), è ininfluente, pur se la questione della valutazione dell'interesse del minore formi oggetto del ricorso per cassazione, quando essa risulti "nuova" per non essere stata dibattuta nelle precedenti fasi di merito (in cui le parti avrebbero potuto sollecitare un'applicazione analogica dell'art. 250 cod. civ. ovvero un'interpretazione evolutiva ed adeguatrice dell'art. 274 cod. civ., proprio mediante la denuncia di incostituzionalità della norma "in parte qua"), perché l'art. 136 Cost., riguardante gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità delle norme di legge, va coordinato con le regole fondamentali sullo svolgimento del processo, il quale, attraverso la sequenza di successive preclusioni, conduce alla progressiva erosione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)