Sez. 3, Sentenza n. 1416 del 05/03/1986 (Rv. 444828 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTO DEL LOCATORE AD UN MAGGIORE CANONE E MECCANISMO PREVISTO PER STABILIRE LA DURATA DEL RAPPORTO IN RELAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO NETTO DEL CONDUTTORE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PREDETTA - CONSEGUENZE - SOPRAVVENUTI MUTAMENTI NELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FISCALE DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTO DEL LOCATORE AD UN MAGGIORE CANONE E MECCANISMO PREVISTO PER STABILIRE LA DURATA DEL RAPPORTO IN RELAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO NETTO DEL CONDUTTORE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE PREDETTA - CONSEGUENZE - SOPRAVVENUTI MUTAMENTI NELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FISCALE DEL CONDUTTORE - IRRILEVANZA.*
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, le norme della disciplina transitoria della legge n. 392 del 1978, le quali conferiscono al locatore il diritto di richiedere un maggiore canone e prevedono un particolare meccanismo per stabilire la durata del rapporto nel caso in cui il reddito complessivo netto del conduttore abbia superato gli ottomilioni, fanno riferimento al momento di entrata in vigore della legge stessa, con la conseguenza che, accertata la detta situazione, il rapporto viene ad essere ricompreso in una delle due distinte discipline previste rispettivamente dagli artt. 58 e 65 della richiamata legge, che resta ferma per tutta la durata del rapporto, senza che sopravvenuti mutamenti nella situazione economico-fiscale del conduttore possano comportare un cambiamento del regime applicabile. (V 6610/84, mass n 438155).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)