Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 06/08/1965 (Rv. 313633 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO SUPPLETORIO - LITE DEFINITA CON GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO SUPPLETORIO - LITE DEFINITA CON GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERI DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
Qualora la lite sia stata definitiva in primo grado in base a giuramento suppletorio, il giudice d'appello, mentre non puo disporre nuove prove in contrasto col giuramento prestato, ne revocare discrezionalmente l'ordinanza ammissiva -essendo tale possibilita data solo al giudice che l'ha emessa - puo, ove gli si proponga la questione della ammissibilita del giuramento stesso, procedere alla rivalutazione del materiale raccolto prima della delazione, al fine di stabilire se le prove fossero per se idonee a decidere la causa, o se, in caso contrario, sussistesse il requisito della semiplena probatio, indispensabile per la ammissione del giuramento, e quale delle parti abbia fornito una miglior prova del proprio assunto. Qualora egli pervenga ad avviso diverso da quello del primo giudice, in ordine alla delazione del giuramento, puo definire la lite prescindendo dalle risultanze del giuramento prestato. (V. N. 1574/64, n. 1497/63, n. 1514/62, n. 3288/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)