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Sez. 2, Sentenza n. 2134 del 27/05/1975 (Rv. 375891 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SU GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIVALUTAZIONE IN APPELLO DELLE RISULTANZE PROBATORIE - AMMISSIBILITA - DECISIONE DI APPELLO PRESCINDENTE DALL'ESITO DEL GIURAMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375891-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - GIURAMENTO (DECISORIO O SUPPLETORIO) - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SU GIURAMENTO SUPPLETORIO - RIVALUTAZIONE IN APPELLO DELLE RISULTANZE PROBATORIE - AMMISSIBILITA - DECISIONE DI APPELLO PRESCINDENTE DALL'ESITO DEL GIURAMENTO - AMMISSIBILITA.*

Il giudice di appello, allorche la lite sia stata in primo grado definita in base a giuramento suppletorio, pur non potendo disporre nuove prove in contrasto con il giuramento prestato, puo, tuttavia, procedere alla rivalutazione del materiale raccolto prima della ammissione del giuramento, per stabilire se gli elementi probatori, gia acquisiti anteriormente, fossero di per se stessi idonei a decidere la lite o se, mancando qualsiasi prova a sostegno dello assunto della parte, a cui il giuramento e stato deferito, debba escludersi la sussistenza del requisito della semiplena probatio, indispensabile per l'ammissione del giuramento; e qualora pervenga ad avviso diverso da quello del primo giudice in ordine alle su richiamate condizioni, puo definire la lite prescindendo dall'esito del gia prestato giuramento. (Conf 326/75, mass n 373563; 1898/65, mass n 313633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)